In Italia, per poter essere chiamato “vino”, un prodotto deve avere una gradazione alcolica di almeno il 9%, con alcune eccezioni per determinate denominazioni. Il vino dealcolato nasce da un vino normalmente ottenuto, che viene poi sottoposto a un processo di dealcolizzazione, parziale o totale.

L’Unione Europea ha autorizzato la produzione e il commercio dei vini dealcolati nel 2021. Secondo la direttiva europea, il “vino dealcolato” deve avere un tasso alcolico non superiore allo 0,5%, mentre il “vino parzialmente dealcolato” ha un tasso compreso tra lo 0,5% e il 9%. La direttiva UE stabilisce regole e standard per la produzione e la commercializzazione di questi vini, richiedendo etichette chiare e specifiche. Inoltre, i processi di riduzione dell’alcol non devono causare difetti organolettici nei vini e l’eliminazione dell’etanolo non deve essere accompagnata da un aumento del tenore di zuccheri nel mosto d’uva.

È possibile dealcolare vari tipi di vino, inclusi il vino spumante e il vino frizzante gassificato. La dealcolazione totale è consentita solo per prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica, mentre quella parziale è permessa per tutti i vini.

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